La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22823/2025, ha stabilito i principi fiscali applicabili a una scissione societaria di un'azienda speciale di un ente locale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, confermando che un fondo rischi generato durante l'operazione non costituisce una passività fiscalmente dedotta. Di conseguenza, il suo successivo utilizzo non genera una sopravvenienza attiva tassabile, in applicazione del principio di neutralità fiscale. La Corte ha inoltre respinto il ricorso incidentale della società, confermando che gli interessi maturati su contributi pubblici in conto impianti sono tassabili come redditi di capitale.
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