Scissione parziale: quando i fondi rischi non sono tassabili ai fini IRES
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio fiscale in materia di operazioni straordinarie, in particolare riguardo alla scissione parziale. La Corte ha stabilito che se i fondi creati nel contesto di una scissione non sono stati dedotti dalla base imponibile, il loro successivo utilizzo non può essere soggetto a tassazione IRES. Questa decisione ribadisce la natura fiscalmente neutra della scissione e l’importanza del principio secondo cui non si può tassare ciò che non è mai stato dedotto.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’operazione di ristrutturazione aziendale che ha coinvolto un’azienda speciale di un Comune, la quale ha dato vita, tramite una scissione parziale, a una nuova società per azioni. In tale contesto, la società beneficiaria neocostituita aveva iscritto in bilancio un fondo rischi per coprire le passività potenziali ereditate dall’azienda scissa, tra cui un fondo pensioni e un fondo per il contenzioso con il personale.
Successivamente, l’Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento, contestando la gestione di tali fondi. Secondo l’Agenzia, l’operazione non era una vera scissione parziale, bensì un conferimento di patrimonio. Su questa base, riteneva che la successiva eliminazione del fondo rischi dal bilancio costituisse una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES, recuperando a tassazione un importo di oltre 6,8 milioni di euro.
La controversia sulla natura dell’operazione di scissione parziale
Il cuore della controversia risiedeva nella qualificazione giuridica e fiscale dell’operazione. L’Amministrazione Finanziaria sosteneva che, nella sostanza, si trattasse di un conferimento, un’operazione che, a differenza della scissione, può generare plusvalenze tassabili. Di conseguenza, i fondi iscritti in bilancio sarebbero stati fiscalmente rilevanti e il loro stralcio avrebbe dovuto generare reddito imponibile.
La società contribuente, al contrario, ha sempre sostenuto la correttezza della qualificazione come scissione parziale, un’operazione governata dal principio di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 173 del TUIR. In base a tale principio, la scissione non comporta la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze. La società ha inoltre dimostrato che i fondi in questione erano “fondi tassati”, ovvero accantonamenti su cui non era mai stata operata alcuna deduzione fiscale. Pertanto, il loro utilizzo non poteva generare materia imponibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, confermando le sentenze dei giudici di merito. I giudici hanno chiarito diversi punti fondamentali.
Neutralità Fiscale della Scissione
La Corte ha ribadito che la scissione societaria è un’operazione fiscalmente neutra. L’art. 173 del TUIR stabilisce chiaramente che essa non dà luogo a realizzo di plusvalenze o minusvalenze tassabili per la società scissa. Di conseguenza, le poste di bilancio create dalla società beneficiaria non possono essere considerate “fiscalmente rilevanti” a priori, ma occorre verificare come sono state trattate concretamente.
Il Principio dei “Fondi Tassati”
Il punto cruciale della decisione è il concetto di “fondi tassati”. La società contribuente ha provato che gli importi accantonati nel fondo pensioni e nel fondo contenzioso non erano mai stati dedotti dalla sua base imponibile. In pratica, la società aveva già pagato le imposte su quelle somme. Pertanto, la pretesa dell’Erario di tassare nuovamente tali importi al momento del loro utilizzo è stata ritenuta infondata. La Corte ha affermato che rimane salva la “possibilità di dedurre a valle, dalla base imponibile, i singoli utilizzi di tali fondi”.
Interpretazione dell’Art. 115 TUEL
L’Amministrazione Finanziaria aveva invocato l’art. 115 del TUEL, che prevede esenzioni per i conferimenti di beni da enti locali a società, per sostenere la propria tesi. La Cassazione ha respinto questa interpretazione, spiegando che tale norma non deroga al principio di neutralità della scissione, ma anzi lo rafforza, estendendolo anche a enti diversi dalle società.
Conclusioni
La sentenza consolida un principio di giustizia e coerenza fiscale: non si può tassare un reddito che non è mai esistito fiscalmente. Un fondo i cui accantonamenti non sono mai stati dedotti non può generare una sopravvenienza attiva tassabile al momento del suo utilizzo o stralcio. Questa decisione offre importanti certezze alle imprese che intraprendono operazioni di riorganizzazione, come la scissione parziale, confermando che la corretta applicazione del principio di neutralità fiscale protegge il contribuente da pretese impositive infondate.
In una scissione parziale, i fondi rischi creati sono sempre fiscalmente deducibili?
No. Secondo la sentenza, la deducibilità dipende dal trattamento fiscale applicato al momento della loro costituzione. Se i fondi non sono stati dedotti dalla base imponibile (cioè sono ‘fondi tassati’), il loro successivo utilizzo non genera materia imponibile.
Qual è la differenza fiscale tra una scissione e un conferimento secondo la Corte in questo caso?
La scissione è un’operazione fiscalmente neutra ai sensi dell’art. 173 TUIR, che non genera plusvalenze o minusvalenze tassabili. Un conferimento, invece, può generare plusvalenze tassabili. L’Amministrazione Finanziaria ha tentato di riqualificare l’operazione come conferimento per poter tassare i fondi, ma la Corte ha respinto questa tesi.
Cosa significa che un fondo è ‘tassato’ e quali sono le conseguenze fiscali?
Un fondo è ‘tassato’ quando gli accantonamenti che lo costituiscono non sono stati dedotti dalla base imponibile dell’impresa. Ciò significa che la società ha già pagato le imposte su quelle somme. La conseguenza fiscale, come chiarito dalla sentenza, è che il successivo utilizzo o stralcio di tale fondo non può generare una sopravvenienza attiva tassabile.