La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'azienda per l'illecito ambientale commesso dal suo legale rappresentante, ribadendo i principi sulla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. L'Azienda sosteneva che la propria estinzione, dovuta a una fusione per incorporazione, escludesse la punibilità, equiparandola alla morte dell'imputato. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che la fusione societaria non estingue la responsabilità dell'ente incorporato. Inoltre, la Corte ha confermato che il mancato smaltimento tempestivo dei rifiuti ha generato un indebito risparmio di spesa, configurando il necessario vantaggio per l'applicazione della sanzione. Il ricorso dell'Azienda è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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