La Corte di Cassazione ha negato il diritto alla pensione a superstiti a una figlia maggiorenne, totalmente inabile e a carico del genitore defunto, a causa di un'attività lavorativa svolta. Sebbene il lavoro avesse un reddito minimo e una valenza terapeutica attestata da un medico, non rispettava i rigidi requisiti previsti dall'art. 46 del d.l. n. 248/2007. La Corte ha stabilito che, per non perdere il diritto alla pensione, l'attività lavorativa deve essere svolta esclusivamente presso datori di lavoro specifici (come cooperative sociali) e con determinate forme contrattuali (es. apprendistato), condizioni non soddisfatte nel caso di specie. Il basso reddito non è stato ritenuto sufficiente a superare il mancato rispetto di tali presupposti normativi.
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