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D.Lgs. 165/2001 — Anno 2023

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709 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 165/2001

Perdita di chance: risarcimento per selezione ingiusta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13594/2023, ha confermato il diritto al risarcimento per perdita di chance a un candidato escluso da una selezione per un incarico dirigenziale in un'azienda sanitaria pubblica. La Corte ha ribadito che, anche in selezioni di natura fiduciaria, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di effettuare una valutazione comparativa motivata tra i candidati, in base ai principi di correttezza e buona fede. L'omissione di tale valutazione, specialmente in presenza di elementi favorevoli al candidato escluso, costituisce un inadempimento contrattuale e legittima la richiesta di risarcimento del danno, quantificato in via probabilistica.
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Indennità di rischio medici: quando è illegittima?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni medici di continuità assistenziale che richiedevano il pagamento di un'indennità di rischio prevista da un accordo integrativo regionale. La Corte ha stabilito la nullità di tale clausola, poiché introduceva un compenso generalizzato e automatico per tutti i medici della regione, in contrasto con l'Accordo Collettivo Nazionale, il quale permette compensi aggiuntivi solo per specifiche e comprovate condizioni di disagio. La decisione sottolinea che l'indennità di rischio medici non può essere una maggiorazione indiscriminata della retribuzione, ma deve essere strettamente legata a particolari difficoltà operative.
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Incarichi dirigenziali medici: non è un diritto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11575/2023, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali medici di alta professionalità o di direzione di struttura semplice non sono un diritto automatico per il sanitario che abbia maturato cinque anni di servizio con valutazione positiva. L'attribuzione di tali ruoli è subordinata alla disponibilità finanziaria, alle scelte organizzative dell'ente sanitario formalizzate nell'atto aziendale e al superamento di una procedura di selezione.
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Esenzione IRPEF gente di mare: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore marittimo che chiedeva il rimborso dell'IRPEF versata sull'indennità di malattia. La Corte ha stabilito che l'esenzione IRPEF gente di mare non è applicabile, poiché la vecchia norma del 1937, che esentava tali somme dall'imposta sulla ricchezza mobile, non può essere estesa per analogia all'attuale imposta sul reddito personale (IRPEF). Le indennità, essendo strettamente collegate al rapporto di lavoro, sono considerate reddito imponibile.
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Retribuzione variabile: no senza graduazione funzioni
Un dirigente medico ha citato in giudizio l'azienda sanitaria per ottenere il pagamento della retribuzione variabile di posizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in assenza della procedura amministrativa di graduazione delle funzioni, il diritto al pagamento non sorge. Il dirigente avrebbe dovuto intentare un'azione per il risarcimento del danno causato dall'inerzia dell'amministrazione, e non un'azione di adempimento per il pagamento diretto.
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Abuso contratti a termine: sì al risarcimento danni
Un lavoratore, precedentemente impiegato in lavori socialmente utili (LSU), è stato assunto da un comune con una serie di contratti a termine. Dopo aver contestato la reiterazione abusiva dei contratti, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i rapporti di lavoro finalizzati alla stabilizzazione di personale LSU sono soggetti alle normative europee che vietano l'abuso contratti a termine. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per determinare il diritto al risarcimento del danno, tenendo conto della successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
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Abuso contratti a termine LSU: la Cassazione decide
Una lavoratrice, impiegata per anni da un Comune con contratti a termine successivi a un periodo di lavori socialmente utili (LSU), ha chiesto il risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, qualificando i contratti come parte di una speciale normativa regionale di stabilizzazione, non soggetta alle tutele europee. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che la normativa regionale non può derogare ai principi UE contro l'abuso dei contratti a termine LSU. Il caso è stato rinviato per valutare il diritto al risarcimento, anche alla luce della successiva stabilizzazione della lavoratrice.
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Stabilizzazione LSU: Abuso e risarcimento del danno
Un lavoratore proveniente da un bacino di Lavori Socialmente Utili (LSU), assunto da un ente pubblico con una serie di contratti a termine e poi stabilizzato, ha richiesto il risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9407/2023, ha stabilito che anche nel percorso di stabilizzazione LSU, è necessario valutare la natura concreta del rapporto. Se il lavoratore svolge mansioni ordinarie e necessarie, la successione di contratti può configurare un abuso, dando diritto al risarcimento del danno per la pregressa precarietà, anche a seguito dell'avvenuta immissione in ruolo.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7873/2023, ha respinto il ricorso di alcuni docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, negando il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La Corte ha stabilito che il solo possesso del titolo non è sufficiente e che l'annullamento di un decreto ministeriale da parte del giudice amministrativo non estende i suoi effetti a chi non ha impugnato l'atto, consolidando un orientamento restrittivo sull'accesso a tali graduatorie.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7785/2023, ha stabilito che il possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). La Corte ha rigettato il ricorso di alcune insegnanti, chiarendo che l'accesso a tali graduatorie era riservato a chi era già inserito nelle previgenti graduatorie permanenti al momento della loro trasformazione e chiusura a nuovi inserimenti, disposta dalla legge n. 296/2006.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7783/2023, ha stabilito che il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La Corte ha rigettato il ricorso di una docente, precisando che l'annullamento di un precedente decreto ministeriale non produce effetti generalizzati (erga omnes) tali da creare un diritto all'inserimento per tutti i docenti in possesso del titolo.
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Contratti a termine PA: Abuso e Limiti secondo la Cassazione
Un lavoratore di un ente comunale è stato impiegato per dieci anni tramite successivi contratti a termine. Egli ha contestato l'abuso di tale strumento, utilizzato per coprire un'esigenza permanente. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che anche le norme speciali per l'assunzione di dirigenti (art. 110 TUEL) non possono giustificare il rinnovo prolungato di contratti a termine PA in assenza di comprovate e genuine esigenze temporanee, in linea con la direttiva europea. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7681/2023, ha respinto il ricorso di due docenti che chiedevano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in virtù del possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. La Corte ha stabilito che tale titolo, da solo, non è sufficiente a garantire l'accesso a tali graduatorie, chiuse a nuovi inserimenti dalla legge n. 296/2006. La decisione conferma un orientamento consolidato, sottolineando che neppure l'annullamento di precedenti decreti ministeriali può creare un diritto automatico all'inserimento per tutti i soggetti non precedentemente inclusi.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non basta
Un gruppo di insegnanti con 'diploma magistrale' ottenuto entro l'a.s. 2001/2002 ha richiesto l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). La Corte di Cassazione ha respinto il loro ricorso, ribadendo un principio consolidato: il solo possesso del diploma non è un titolo sufficiente per accedere a tali graduatorie. La Corte ha inoltre chiarito che l'annullamento di un decreto ministeriale da parte del Consiglio di Stato non crea automaticamente un diritto generalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per tutti i docenti.
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Graduatorie ad esaurimento: diploma non è sufficiente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7673/2023, ha stabilito che il solo possesso del diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). La Corte ha rigettato il ricorso di una docente, chiarendo che tali graduatorie sono state chiuse a nuovi inserimenti dalla legge n. 296/2006 e che l'annullamento di un decreto ministeriale da parte del giudice amministrativo non crea un diritto generalizzato all'inserimento.
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Diploma magistrale: no all’inserimento nelle GAE
Una docente con diploma magistrale ha richiesto l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), vedendo il suo ricorso respinto in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha rigettato l'appello finale, stabilendo che, sebbene il diploma magistrale sia un titolo abilitante, non è di per sé sufficiente per l'iscrizione nelle GAE. La Corte ha sottolineato che la legge del 2006 ha 'chiuso' tali graduatorie a nuove categorie, salvaguardando solo le posizioni di coloro che già possedevano i requisiti per le precedenti graduatorie permanenti.
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Sanzioni amministrative cave: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità delle sanzioni amministrative cave inflitte a una società per aver superato i limiti di scavo. L'ordinanza chiarisce che il superamento dei confini spaziali (perimetro e profondità) costituisce una violazione, indipendentemente dalla quantità totale di materiale estratto. La Corte ha respinto il ricorso della società, validando le misurazioni dell'ente provinciale e confermando che il verbale di accertamento costituisce prova sufficiente della violazione.
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Compenso lavoro straordinario dirigenti: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso per lavoro straordinario dei dirigenti pubblici non è automaticamente dovuto. Basandosi sul principio di onnicomprensività della retribuzione, la Corte ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione nella contrattazione collettiva, le ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario sono da considerarsi già incluse nella retribuzione complessiva, in particolare in quella di risultato. La vicenda riguardava un gruppo di dirigenti medici di un ente previdenziale che chiedevano un compenso extra per le attività svolte oltre le 38 ore settimanali.
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Licenziamento disciplinare: condotta extra-lavorativa
La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento disciplinare di un funzionario pubblico che, al di fuori del servizio, si era falsamente qualificato come ufficiale di un corpo di polizia per ottenere un vantaggio nella vendita della propria auto. La sentenza stabilisce che la condotta extra-lavorativa è rilevante quando lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e l'immagine della Pubblica Amministrazione. Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità dei fatti, a prescindere dall'esito del parallelo procedimento penale.
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Compenso medico convenzionato: no a tagli unilaterali
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4693/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso medico convenzionato, neppure in presenza di un piano di rientro per la spesa sanitaria. Il rapporto tra medico e ASL è di natura privatistica e paritetica, regolato dalla contrattazione collettiva, e non soggetto a poteri autoritativi della P.A. La riduzione del compenso equivale a un inadempimento contrattuale. L'esigenza di contenere la spesa non giustifica la violazione degli accordi presi.
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