Un'associazione nazionale ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Ambiente che richiedeva la restituzione di oltre 460mila euro di fondi europei. Il Ministero contestava l'irregolarità di cinque affidamenti avvenuti tramite cottimo fiduciario, poiché l'ente non aveva documentato l'indagine di mercato preliminare per la scelta dei cinque operatori da invitare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'associazione. I giudici hanno chiarito che, sebbene il cottimo fiduciario sia una procedura flessibile e semplificata, la stazione appaltante ha l'obbligo di documentare le attività di selezione. Questo adempimento è indispensabile per consentire una verifica successiva del rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, impedendo favoritismi o distorsioni del mercato. Di conseguenza, l'associazione perde definitivamente il diritto al rimborso e deve restituire le somme.
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