Il Concessionario di una tratta autostradale ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero concedente ha approvato solo parzialmente un progetto di adeguamento delle barriere di sicurezza, tagliando i costi rimborsabili. La Cassazione, risolvendo il conflitto di giurisdizione, ha stabilito che la controversia spetta al Giudice ordinario. La Corte ha chiarito che la contestazione riguarda la fase esecutiva del contratto di concessione. In questa fase, l'amministrazione non esercita un potere autoritativo di pianificazione, ma compie una verifica tecnico-giuridica in una posizione di parità con il privato. Di conseguenza, trattandosi di adempimento di obblighi contrattuali e non di esercizio di poteri pubblici, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, davanti al quale la causa deve essere riassunta.
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