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D.Lgs. 163/2006 — Sezione Prima Civile

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184 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 163/2006

Competenza Sezioni Specializzate per Appalti Pubblici
Una società di consulenza ha citato in giudizio un comune per ottenere il pagamento di onorari relativi a un appalto pubblico di restauro. La Corte di Cassazione ha stabilito che la controversia rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, e non del tribunale ordinario, poiché l'appalto superava la soglia di rilevanza comunitaria. La decisione chiarisce l'ambito di applicazione della giurisdizione speciale per i grandi appalti pubblici.
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Indennità di espropriazione parziale: i criteri
La Corte di Cassazione chiarisce i criteri per il calcolo dell'indennità di espropriazione parziale. La sentenza annulla una decisione di merito per non aver considerato i vincoli preesistenti sul bene e per aver erroneamente liquidato il deprezzamento della parte residua come un danno all'attività d'impresa anziché come una diminuzione del valore immobiliare. Viene inoltre affermato che le spese di ripristino sono incluse nell'unica indennità complessiva e non possono essere liquidate separatamente.
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Competenza sezioni specializzate imprese e appalti
Una società in fallimento ha contestato la giurisdizione del tribunale ordinario in una disputa su un contratto di lavori pubblici. La Corte di Cassazione ha confermato l'esclusiva competenza delle sezioni specializzate imprese. La decisione si fonda sul valore del contratto che, calcolato sulla base d'asta e superando la soglia UE, qualifica l'appalto come di "rilevanza comunitaria", ricadendo così nella giurisdizione del tribunale specializzato, a prescindere da normative regionali.
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Spese di giustizia: liquidazione con regole pubbliche
Una società che fornisce servizi tecnologici per intercettazioni e monitoraggio alle Procure della Repubblica otteneva un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle sue prestazioni. La Corte d'Appello confermava il decreto, qualificando il rapporto come un contratto di diritto privato. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Ministero, ha ribaltato la decisione, stabilendo che tali prestazioni costituiscono 'spese di giustizia'. Di conseguenza, la loro liquidazione non può avvenire tramite un'azione privatistica come il decreto ingiuntivo, ma deve seguire l'apposita procedura amministrativa prevista dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza senza rinvio, dichiarando l'azione originaria improponibile.
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