Un dipendente pubblico ha richiesto il pagamento di oltre 79.000 euro per attività di progettazione e direzione lavori svolte prima del 2014. L'Azienda si è opposta, sostenendo che dovesse applicarsi il nuovo limite del 50% della retribuzione annua introdotto dalla riforma del 2014, poiché la liquidazione era avvenuta successivamente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che gli incentivi alla progettazione maturano al momento dello svolgimento della prestazione e non della sua liquidazione. Di conseguenza, le nuove norme restrittive non possono applicarsi retroattivamente a prestazioni già interamente eseguite prima dell'entrata in vigore della riforma, salvaguardando il diritto del lavoratore a percepire l'intero compenso originariamente pattuito.
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