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D.Lgs. 163/2006 — Anno 2022

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64 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 163/2006

Incentivi alla progettazione: no ai tagli retroattivi per ritardi
Un dipendente pubblico ha richiesto il pagamento di oltre 79.000 euro per attività di progettazione e direzione lavori svolte prima del 2014. L'Azienda si è opposta, sostenendo che dovesse applicarsi il nuovo limite del 50% della retribuzione annua introdotto dalla riforma del 2014, poiché la liquidazione era avvenuta successivamente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che gli incentivi alla progettazione maturano al momento dello svolgimento della prestazione e non della sua liquidazione. Di conseguenza, le nuove norme restrittive non possono applicarsi retroattivamente a prestazioni già interamente eseguite prima dell'entrata in vigore della riforma, salvaguardando il diritto del lavoratore a percepire l'intero compenso originariamente pattuito.
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Requisiti di regolarità fiscale: l’esclusione dall’appalto è definitiva
Un'impresa capofila di un raggruppamento temporaneo vinceva una gara d'appalto per servizi ospedalieri. La seconda classificata impugnava l'aggiudicazione denunciando la mancanza dei requisiti di regolarità fiscale in capo alla vincitrice, gravata da debiti tributari non impugnati per milioni di euro. Il Consiglio di Stato annullava l'aggiudicazione, chiarendo che la sospensione amministrativa della riscossione non elimina la definitività del debito fiscale scaduto. La ditta esclusa ricorreva in Cassazione lamentando il superamento dei limiti della giurisdizione da parte del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l'interpretazione delle norme sulla regolarità fiscale spetta al giudice amministrativo e non costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, confermando l'esclusione della società dalla gara.
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Cessione del credito alla PA: il silenzio non vale come assenso
Un'azienda stradale ha ceduto a un'altra società privata il proprio credito verso un'importante società pubblica concessionaria per lavori autostradali. La società pubblica ha rifiutato la cessione oltre il termine di quindici giorni previsto dal Codice dei contratti pubblici. La Corte d'Appello aveva ritenuto valida la cessione per via del ritardo nel rifiuto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società pubblica. I giudici hanno chiarito che la cessione del credito verso la Pubblica Amministrazione a favore di soggetti non bancari o finanziari richiede sempre l'adesione espressa dell'ente pubblico. Il semplice silenzio o il ritardo non equivalgono ad accettazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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Giudice contro discrezionalità della Pubblica Amministrazione
Un'impresa si aggiudica una gara d'appalto pubblica, ma le concorrenti escluse impugnano l'atto segnalando un'indagine Antitrust in corso per presunto cartello anticoncorrenziale. Il Consiglio di Stato annulla l'aggiudicazione e impone alla stazione appaltante di sospendere la gara in attesa della decisione dell'Antitrust. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite accoglie parzialmente il ricorso dell'impresa aggiudicataria. La Suprema Corte stabilisce che il giudice amministrativo non può imporre una specifica condotta alla stazione appaltante, poiché ciò viola la discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Il giudice deve limitarsi ad annullare l'atto viziato, senza sostituirsi all'amministrazione nelle scelte operative. La sentenza viene cassata con rinvio.
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