Un arbitro, nominato presidente di un collegio arbitrale costituito nel 2008 per risolvere una lite tra due società, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso. La società di trasporti si è opposta, sostenendo che il compenso del collegio arbitrale non potesse superare il limite di centomila euro introdotto da una legge del 2010. La Corte d'appello ha accolto questa tesi, ritenendo che le successive sostituzioni dei membri avessero creato un nuovo collegio sotto la nuova legge. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'arbitro, stabilendo che la sostituzione dei membri non interrompe la continuità del collegio originario. Di conseguenza, per determinare il compenso del collegio arbitrale si applica la legge previgente, priva di tetti massimi, poiché l'organo si era già costituito prima della riforma.
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