La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di tre imputati, confermando la loro condanna per il reato di traffico illecito di rifiuti. La sentenza chiarisce che il requisito degli 'ingenti quantitativi' va valutato sull'intera attività criminale e non sui singoli trasporti, e che per l'integrazione del reato è sufficiente il fine di conseguire un ingiusto profitto, non essendo necessario dimostrarne l'effettivo conseguimento. L'attività, per essere qualificata come tale, deve essere organizzata e non meramente occasionale, distinguendosi così dalla meno grave contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti.
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