La Corte di Cassazione ha stabilito i limiti per i conguagli del servizio idrico. Con l'ordinanza n. 1110/2026, ha chiarito che le società di gestione possono richiedere arretrati, ma il calcolo deve basarsi sulle tariffe vigenti all'epoca del consumo, non su nuove tariffe retroattive. Inoltre, il termine di prescrizione di cinque anni non decorre dal consumo, ma dal momento in cui l'ente competente approva e quantifica formalmente tali conguagli, rendendo il credito esigibile.
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