Un lavoratore, impiegato presso una banca tramite una cooperativa in un appalto non genuino, ha agito in giudizio sostenendo un licenziamento orale da parte della banca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la semplice cessazione delle mansioni presso la committente non è sufficiente a dimostrare un licenziamento orale. La Corte ha ribadito che l'onere di provare l'atto di recesso del datore di lavoro, manifestato con fatti concludenti, spetta al lavoratore. Inoltre, il licenziamento formalmente intimato dalla cooperativa non può essere automaticamente imputato alla banca committente.
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