Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce il regime di impugnazione della domanda riconvenzionale nel contesto di un giudizio per la liquidazione di compensi professionali. La Corte stabilisce che la domanda principale, soggetta a rito sommario e non appellabile, e la domanda riconvenzionale seguono regimi di impugnazione distinti. Quest'ultima rimane appellabile. Tuttavia, nel caso specifico, il ricorso è stato rigettato perché il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda riconvenzionale come mera eccezione, non decidendola con autonoma statuizione e rendendo quindi l'appello inammissibile.
Continua »