Il Coerede di un avvocato defunto ha richiesto la liquidazione del compenso professionale dell'avvocato per l'attività svolta in favore di un Istituto Bancario. Quest'ultimo ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, richiamando un accordo del 2015 che stabiliva la competenza esclusiva del foro di Milano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Coerede, rilevando che l'accordo del 2015 era nullo per mancanza di forma scritta, non essendoci prova dell'accettazione firmata dalla banca. Di conseguenza, si applica la precedente convenzione del 2010, che prevedeva il foro di Milano in via non esclusiva. Poiché la banca non ha contestato tutti i fori alternativi, la sua eccezione è inammissibile. La Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale originariamente adito.
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