Una proprietaria notifica un atto di precetto per ottenere il rilascio di un fondo agricolo, basandosi su una vecchia sentenza. L'erede dell'affittuario si oppone, sostenendo che quella sentenza non sia un valido titolo esecutivo per lo sfratto. I giudici dei gradi precedenti dichiarano l'opposizione improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per le controversie agrarie. La Corte di Cassazione, investita della questione, ritiene che il caso sollevi un importante dubbio: la conciliazione è necessaria anche quando non si discute del contratto agrario, ma della stessa esistenza del titolo per agire? Data la rilevanza del principio, la Corte ha rinviato la causa a una pubblica udienza per una decisione approfondita.
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