La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34800/2024, ha stabilito che un avviso di accertamento fiscale notificato alla sede di una società già dichiarata fallita, anziché al suo curatore, è inopponibile alla procedura fallimentare. La Corte ha chiarito che dal momento del deposito della sentenza di fallimento, la società perde la capacità processuale e il curatore diventa l'unico legittimato a ricevere gli atti. La successiva impugnazione da parte del curatore non sana il vizio originario, poiché l'atto resta privo di effetti nei confronti della massa dei creditori. Di conseguenza, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto.
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