L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a un contribuente due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008. L'ufficio ha utilizzato il metodo dell'accertamento sintetico, rilevando la disponibilità di un'abitazione principale, una secondaria e due autovetture, indice di un reddito superiore a quello dichiarato. Il contribuente ha impugnato gli atti contestando, tra l'altro, la firma del funzionario non dirigente, l'assenza di indicazione delle categorie di reddito e il mancato contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il possesso di tali beni genera una presunzione legale di capacità contributiva. Spetta quindi al contribuente dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati. Di conseguenza, il contribuente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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