La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33838/2024, ha stabilito che un bookmaker estero, operante in Italia tramite Centri Trasmissione Dati (CTD), è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse, anche in assenza di concessione. La Corte ha confermato la legittimità della pretesa fiscale per l'anno 2010, rigettando le eccezioni di violazione del diritto nazionale ed europeo. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alle sanzioni, annullandole in ragione della condizione di 'obiettiva incertezza normativa' esistente all'epoca dei fatti, prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010.
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