Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore dell'imputato, condannato per bancarotta semplice, ritenendo che l'atto inviato tramite PEC fosse privo di firma digitale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, dimostrando l'effettiva presenza della firma digitale sul file trasmesso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il deposito telematico dell'appello tramite PEC è pienamente valido se l'atto è firmato digitalmente in formato idoneo (come PAdES o CAdES), a nulla rilevando l'erronea attestazione contraria della cancelleria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello competente per lo svolgimento del processo di secondo grado.
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