L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a un'Azienda di bellezza l'omessa dichiarazione di ricavi per l'anno 2007, emettendo un avviso di accertamento e sanzioni. L'Azienda aveva impugnato l'atto, ma i ricorsi erano stati rigettati in primo e secondo grado. Arrivata in Cassazione, l'Azienda ha aderito alla **definizione agevolata** prevista dall'art. 3, d.l. 119/2018, pagando quanto dovuto. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate, ovvero l'Azienda.
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