L'Agenzia delle Entrate ha contestato il mancato pagamento di maggiori imposte di registro relative a diverse operazioni di cessione di rami d'azienda. L'Azienda coinvolta, che aveva incorporato le società cedenti, ha impugnato gli avvisi di liquidazione. Durante il processo, una parte della lite è stata chiusa tramite la definizione agevolata, avendo un'altra società coinvolta già pagato il dovuto. Per le restanti contestazioni, l'Azienda ha invocato il principio della **solidarietà tributaria**, chiedendo di beneficiare delle sentenze favorevoli definitive ottenute dalle altre società acquirenti. La Corte di Cassazione ha confermato che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio la sentenza definitiva vinta da un co-obbligato, purché non basata su motivi personali. Il ricorso del Fisco è stato quindi rigettato, confermando la vittoria dell'Azienda.
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