Una società contribuente impugna un avviso di accertamento IMU emesso da un ente pubblico. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello della società, ritenendo erroneamente che l'ente pubblico non si fosse costituito in giudizio. In realtà, l'ente pubblico aveva depositato le proprie controdeduzioni telematicamente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'ente pubblico, chiarendo che l'utilizzo del processo tributario telematico è sempre facoltativo e legittimo in ogni grado di giudizio, anche se il primo grado si è svolto in modalità cartacea. Di conseguenza, la sentenza viene cassata con rinvio per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
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