L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di rettifica per imposta di registro contro una società. La contribuente ha richiesto l'accertamento con adesione, ma l'ufficio non l'ha convocata nei quindici giorni previsti, notificando poi la cartella di pagamento. La società ha impugnato la cartella sostenendo la nullità dell'atto presupposto per mancata convocazione e chiedendo la definizione agevolata della lite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno stabilito che la mancata convocazione del contribuente dopo l'istanza di accertamento con adesione non comporta la nullità dell'atto impositivo, poiché la legge non prevede tale sanzione. Inoltre, la cartella di pagamento, quale atto meramente riscossivo, non può essere oggetto di definizione agevolata se l'atto impositivo a monte non è stato tempestivamente impugnato.
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