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Direttiva 1999/70/CE

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580 provvedimenti

Abuso di contratti a termine: risarcimento anche sotto i 36 mesi
Un gruppo di lavoratrici della sanità ha fatto causa a un'Azienda Ospedaliera chiedendo la stabilizzazione o il risarcimento per l'abuso di contratti a termine. La Corte d'Appello aveva negato sia la stabilizzazione (per mancanza del requisito dei 36 mesi in un preciso arco temporale) sia il risarcimento (ritenendo che l'indennità spettasse solo superando i 36 mesi complessivi). La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle lavoratrici sul risarcimento. I giudici hanno stabilito che l'abuso di contratti a termine si configura e va risarcito ogni volta che i contratti a tempo determinato sono illegittimi o privi di reali causali straordinarie, a prescindere dal superamento della soglia dei 36 mesi di servizio. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare i risarcimenti.
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Abuso del contratto a termine: niente posto fisso ma sì ai danni
Alcuni operatori ecologici venivano assunti da un consorzio pubblico per la gestione dei rifiuti tramite ripetuti contratti a tempo determinato. Alla scadenza dei rapporti, i lavoratori chiedevano la conversione in contratti a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. I giudici di merito respingevano le richieste per mancanza di un concorso pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato che la conversione è impossibile senza una selezione pubblica, ma ha stabilito che l'abuso del contratto a termine dà comunque diritto al risarcimento del danno. La Corte ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori limitatamente al risarcimento, rinviando la causa alla Corte d'Appello per quantificare la somma dovuta, quantificabile tra 2,5 e 12 mensilità come sanzione per l'illecito utilizzo del precariato.
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Lavori socialmente utili: dipendente di fatto dopo 13 anni
Una lavoratrice ha svolto per oltre tredici anni attività di lavori socialmente utili presso un Comune. Tuttavia, anziché occuparsi del progetto di assistenza scolastica previsto, è stata impiegata stabilmente come centralinista e addetta all'ufficio commercio, sotto le direttive dei dirigenti. La Corte d'Appello ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato di fatto, condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Comune. I giudici hanno stabilito che lo svolgimento di mansioni ordinarie e diverse dal progetto originario dimostra la natura subordinata del rapporto, rendendo nullo il limite temporale dei contratti e facendo scattare il diritto al risarcimento del danno, che si presume in automatico per la precarizzazione subita.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento per i docenti
Un gruppo di docenti di religione cattolica ha contestato l'abuso di contratti a termine da parte del Ministero dell'Istruzione. I lavoratori hanno subito una reiterazione infinita di contratti annuali senza che venissero banditi i concorsi triennali previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei docenti. I giudici hanno stabilito che la mancata indizione dei concorsi ordinari per oltre un triennio configura un illegittimo abuso di contratti a termine. Non potendo convertire il rapporto in tempo indeterminato per i vincoli del pubblico impiego, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno eurounitario, quantificato tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
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Abuso di contratti a tempo determinato: risarcimento ai docenti
Alcuni docenti di religione cattolica hanno contestato la continua reiterazione di contratti di lavoro annuali da parte del Ministero dell'Istruzione. La Corte d'Appello aveva respinto la loro domanda, ritenendo giustificata la precarietà a causa della natura speciale dell'insegnamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che l'omessa indizione dei concorsi triennali per l'immissione in ruolo configura un vero e proprio abuso di contratti a tempo determinato. Sebbene non sia possibile la conversione automatica del rapporto in un impiego a tempo indeterminato, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova decisione conforme a questi principi.
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Abuso di contratti a termine: lo Stato perde e risarcisce
Quattro insegnanti di religione cattolica hanno lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali continuamente rinnovati. Le lavoratrici hanno denunciato l'abuso di contratti a termine da parte del Ministero dell'Istruzione, chiedendo la stabilizzazione o il risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego scolastico, non è possibile la conversione automatica del rapporto in ruolo senza concorso pubblico. Tuttavia, l'omessa indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge configura un illegittimo abuso di contratti a termine. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto delle insegnanti a ricevere un risarcimento del danno (pari a sei mensilità) e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento sì, ruolo fisso no
Un'insegnante di religione cattolica ha lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali ripetuti. Ha chiesto la stabilizzazione o il risarcimento per l'illegittima precarizzazione. La Corte d'Appello ha negato l'assunzione automatica ma ha condannato il Ministero a risarcirla con 5 mensilità. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che si configura un abuso di contratti a termine quando la Pubblica Amministrazione rinnova i contratti precari per oltre un triennio senza bandire i concorsi ordinari previsti dalla legge. Non potendo convertire il rapporto in un impiego fisso senza concorso pubblico, lo Stato deve risarcire il lavoratore per il danno subito.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento sì, ruolo no
Una Docente di religione cattolica ha lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali ripetuti. Ha richiesto la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha escluso la conversione ma ha condannato il Ministero al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che si configura un abuso di contratti a termine quando l'amministrazione non indice i concorsi triennali obbligatori e mantiene il lavoratore precario per oltre tre anni. Non è possibile convertire il rapporto di lavoro pubblico senza concorso, ma spetta al dipendente un risarcimento economico (danno eurounitario) quantificato tra 2,5 e 12 mensilità.
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Abuso di contratti a termine: docenti di religione risarciti
Dodici insegnanti di religione cattolica hanno contestato la continua reiterazione di contratti di lavoro annuali da parte del Ministero dell'Istruzione. Le lavoratrici chiedevano la stabilizzazione o il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego, non è possibile la conversione automatica del rapporto in un contratto a tempo indeterminato senza concorso pubblico. Tuttavia, l'omessa indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge speciale, unita al rinnovo dei contratti oltre i tre anni, configura un illegittimo abuso di contratti a termine. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto delle docenti a ricevere un indennizzo risarcitorio (danno comunitario) quantificato in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali.
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Abuso del contratto a termine: risarcito anche col blocco assunzioni
Un infermiere assunto da un'azienda ospedaliera pubblica con ripetuti contratti a tempo determinato ha contestato l'illegittimità del termine per mancanza di causali specifiche. La Corte d'Appello ha accertato l'abuso del contratto a termine e ha condannato l'ente al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il blocco delle assunzioni giustificasse il ricorso al lavoro precario e contestando la quantificazione del danno senza prova concreta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il blocco delle assunzioni non legittima la reiterazione dei contratti a termine. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pur non operando la conversione del rapporto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno presunto, calcolato secondo criteri di equità per sanzionare l'abuso.
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Discriminazione dei lavoratori a termine: precari battono l’Ente
Due insegnanti precari hanno fatto causa alla Provincia Autonoma per ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità e della retribuzione estiva, contestando la discriminazione dei lavoratori a termine rispetto al personale di ruolo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei lavoratori. La Provincia Autonoma ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità del trattamento differenziato in base alla natura temporanea del rapporto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno ribadito che l'anzianità di servizio deve essere valutata allo stesso modo per dipendenti fissi e precari, vietando disparità di trattamento non giustificate da ragioni oggettive. Di conseguenza, i docenti hanno ottenuto il diritto alle differenze retributive e al pagamento dei mesi estivi.
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Scuola: stop alla discriminazione dei lavoratori a termine
Alcuni docenti precari hanno citato in giudizio l'amministrazione pubblica per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio e della retribuzione estiva, contestando la discriminazione dei lavoratori a termine rispetto al personale di ruolo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei docenti. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità del trattamento differenziato in base alla natura temporanea del rapporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno stabilito che l'esclusione dei docenti precari dagli scatti di anzianità e dalla retribuzione estiva costituisce una violazione del principio di parità di trattamento previsto dal diritto europeo. Di conseguenza, i docenti hanno diritto alle differenze retributive e al pagamento delle spese legali da parte dell'amministrazione soccombente.
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Contratto a termine nel pubblico impiego: niente posto fisso
Una lavoratrice ha impugnato un contratto a termine nel pubblico impiego stipulato con un ente pubblico non economico, chiedendone la conversione a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per l'illegittimità della causale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha chiarito che nel pubblico impiego vige il divieto assoluto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, per rispetto del principio del concorso pubblico. Inoltre, la richiesta di risarcimento è stata respinta poiché la lavoratrice ha contestato un singolo contratto e non una reiterazione abusiva. In assenza di abuso sistematico, non opera la presunzione del danno comunitario, e la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare concretamente il pregiudizio subito, cosa che non ha fatto.
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Reiterazione abusiva di contratti a termine: il danno è presunto
Una lavoratrice ha fatto causa a un ente pubblico chiedendo il risarcimento e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa della reiterazione abusiva di contratti a termine dal 1997. La Corte d'Appello ha negato il risarcimento per mancanza di prova del danno. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice: sebbene per i contratti anteriori al 2001 (recepimento della direttiva UE) serva la prova del danno, per quelli successivi opera la presunzione di danno ("danno eurounitario"). La Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare tutti i contratti successivi al 2001 per verificare l'eventuale abuso. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Abusiva reiterazione di contratti a termine: risarcimento sì
Una lavoratrice ha fatto causa a un ente pubblico non economico, contestando la legittimità di diversi contratti di lavoro stagionali a tempo determinato e chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha respinto le richieste per mancanza di prova del danno. La Cassazione ha chiarito che, nel pubblico impiego, l'abusiva reiterazione di contratti a termine non consente mai la conversione in un rapporto stabile. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul risarcimento: in caso di abuso, il danno per il lavoratore pubblico è presunto (cd. danno comunitario) e va liquidato in modo forfettario senza necessità di prova specifica. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare il risarcimento.
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Reiterazione abusiva: dieci anni di supplenze e nessun danno
Un'insegnante ha fatto ricorso contro il Ministero dell'Istruzione lamentando la reiterazione abusiva di contratti a termine per circa dieci anni su posti di organico di fatto, chiedendo il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nella scuola, la semplice successione di supplenze temporanee fino al 30 giugno non dimostra da sola un abuso. L'organizzazione scolastica è complessa e influenzata da variabili imprevedibili come i flussi migratori e le scelte degli studenti. Per ottenere il risarcimento, il lavoratore deve dimostrare un uso distorto dello strumento contrattuale da parte dell'amministrazione. L'insegnante perde la causa ed è condannata a pagare le spese di giudizio.
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Ricostruzione della carriera: quando la forma batte il diritto
Due lavoratrici della scuola, assunte a tempo indeterminato dopo anni di precariato, hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità per i contratti a termine. La Corte d'Appello ha respinto la domanda qualificandola come richiesta di ricostruzione della carriera. Le lavoratrici hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice di secondo grado avesse frainteso la loro richiesta, mirata in realtà a ottenere gli incrementi stipendiali durante il periodo di precariato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che, se si contesta l'errata interpretazione della domanda da parte del giudice, occorre denunciare formalmente un vizio di nullità processuale per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non basta argomentare nel merito sulla fondatezza della domanda non esaminata. Di conseguenza, le ricorrenti hanno perso la causa e dovranno pagare il doppio del contributo unificato.
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Abuso di contratti a termine: niente posto fisso ma risarcimento
Quindici lavoratori hanno fatto causa a un ente pubblico non economico per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato per il servizio di esazione del pedaggio. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego, vige il divieto assoluto di trasformare i rapporti precari in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso dei lavoratori sul risarcimento. La Corte ha stabilito che l'abuso di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione genera un danno comunitario presunto. Questo danno va risarcito in modo forfettario (tra 2,5 e 12 mensilità) senza che il dipendente debba provarlo. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'indennità risarcitoria a favore dei lavoratori.
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Parità di trattamento dei lavoratori a termine: precari vs Stato
Un insegnante, assunto per anni con contratti a tempo determinato e poi stabilizzato, ha richiesto il pagamento delle differenze stipendiali maturate durante il precariato. Egli lamentava l'assenza di scatti di anzianità, riservati solo ai colleghi di ruolo. L'Amministrazione Pubblica si è opposta, difendendo la legittimità del trattamento differenziato. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso dell'amministrazione sia quello del docente. La Corte ha ribadito il principio della parità di trattamento dei lavoratori a termine, confermando che i precari hanno diritto alla progressione stipendiale basata sull'anzianità effettiva di servizio. Tuttavia, ha chiarito che per il periodo di precariato non si possono applicare i criteri virtuali di calcolo dell'anzianità previsti solo per la ricostruzione della carriera post-ruolo. Entrambe le parti sono rimaste soccombenti.
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Contratto a tempo determinato: no a deroghe da accordi aziendali
L'Azienda ha assunto La Lavoratrice con diversi contratti a termine, superando il limite massimo di trentasei mesi previsto dalla legge. L'Azienda sosteneva che i contratti stipulati in base a un accordo integrativo aziendale per attività stagionali dovessero essere esclusi dal calcolo dei trentasei mesi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che solo la contrattazione collettiva nazionale, e non quella aziendale, può derogare al limite massimo di durata per il contratto a tempo determinato. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato a tempo indeterminato, con obbligo di riassunzione e risarcimento del danno per La Lavoratrice.
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