Un lavoratore, precedentemente impiegato in lavori socialmente utili, denuncia un Comune per avergli fatto sottoscrivere una serie di contratti a tempo determinato. L'Ente si difendeva sostenendo che tali contratti rientravano in una speciale legge regionale per la stabilizzazione dei precari, escludendo così le norme generali. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo che una legge regionale non può creare una 'zona franca' per eludere la normativa nazionale ed europea sull'abuso di contratti a termine. I giudici devono valutare la natura reale del rapporto di lavoro, non la sua qualifica formale. Se il lavoro soddisfa esigenze stabili e ordinarie, si applicano le tutele contro la precarizzazione. La sentenza precedente è stata annullata.
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