La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19888/2024, ha stabilito che per ottenere l'esenzione TARI sulla quota variabile, non è sufficiente che un'azienda svolga un'attività (nella specie, logistica) che tipicamente produce rifiuti speciali. L'esenzione TARI è un'eccezione alla regola generale e, pertanto, spetta al contribuente l'onere di dimostrare, con prove documentali specifiche (come formulari, MUD, contratti e fatture), la natura non assimilabile dei rifiuti, le aree esatte di produzione e l'effettivo smaltimento autonomo. La Corte ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva concesso l'esenzione basandosi sulla mera natura dell'attività aziendale.
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