La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ente pubblico che interviene per onorare una garanzia su un finanziamento privato, in caso di inadempimento del debitore, può procedere alla riscossione coattiva delle somme tramite iscrizione a ruolo, senza necessità di ottenere preventivamente un titolo esecutivo. La Corte ha chiarito che, con il pagamento e la surroga, il credito muta la sua natura da privatistica a pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di risorse pubbliche. Questa trasformazione giustifica l'utilizzo degli strumenti di riscossione previsti per le entrate pubbliche.
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