La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9829/2024, ha stabilito che le controversie relative allo scorrimento graduatoria nei concorsi pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha chiarito che, una volta conclusa la procedura concorsuale, la pretesa del candidato idoneo all'assunzione costituisce un diritto soggettivo, poiché l'amministrazione agisce con la capacità di un datore di lavoro privato e non esercita più un potere autoritativo. Di conseguenza, è stato annullato il verdetto della Corte d'Appello che aveva erroneamente declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
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