La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26847/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni garanti, confermando la natura di contratto autonomo di garanzia dell'accordo in esame. La Corte ha ribadito che tale qualificazione, basata sull'assenza di accessorietà rispetto al debito principale, esclude l'applicazione di tutele tipiche della fideiussione, come la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. e la nullità per violazione della normativa antitrust relativa allo schema ABI per le fideiussioni omnibus. Respinta anche la doglianza sul divieto di patto commissorio.
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