La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4020/2025, ha respinto il ricorso di una contribuente che contestava il pagamento dei contributi a un consorzio di bonifica. La Corte ha stabilito che l'obbligo di pagamento sorge dalla semplice inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, basandosi su un 'piano di classifica' approvato. Tale inclusione genera una presunzione di beneficio per l'immobile, anche solo potenziale o indiretto, come quello derivante dalla manutenzione generale e dalla difesa idrogeologica. Spetta al contribuente, e non al consorzio, fornire la prova contraria, ovvero la totale assenza di qualsiasi vantaggio.
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