Un istituto finanziario ha citato in giudizio una Regione per ottenere il pagamento di debiti contratti da un consorzio idraulico, successivamente oggetto di soppressione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Regione, pur avendo ereditato le funzioni del consorzio, non è subentrata nei suoi debiti. La legge prevedeva una procedura di liquidazione separata per l'ente soppresso, gestita da un apposito organo statale. Pertanto, in caso di soppressione di enti pubblici con liquidazione, non si verifica una successione universale nei debiti, e i creditori devono rivolgersi all'ente liquidatore, non all'ente che ne ha acquisito le competenze funzionali.
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