Un lavoratore, licenziato per una condotta ritenuta sproporzionata, ha invocato l'applicazione retroattiva di un nuovo CCNL che prevedeva una sanzione conservativa per tale comportamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio sulla non retroattività del CCNL disciplinare. Secondo la Corte, le norme sanzionatorie non possono avere effetto retroattivo per garantire la certezza del diritto: al momento del fatto, sia il datore di lavoro che il dipendente devono conoscere le conseguenze disciplinari previste. Di conseguenza, il licenziamento è stato confermato come illegittimo per sproporzione, ma al lavoratore è stata riconosciuta solo una tutela risarcitoria e non quella reintegratoria.
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