Una società operante nel settore mangimistico ha impugnato una cartella di pagamento relativa al contributo AGCM per gli anni 2013-2015, sostenendone l'illegittimità costituzionale e il contrasto con il diritto UE. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15963/2024, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il sistema di finanziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, basato su un contributo obbligatorio per le sole imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, non è discriminatorio né sproporzionato. La Corte ha qualificato il contributo come una prestazione di natura tributaria, legittimamente basata su un criterio selettivo che rispecchia la capacità contributiva e l'impatto di tali imprese sul mercato, confermando la linea già tracciata dalla Corte Costituzionale.
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