Una coppia acquista un terreno agricolo confinante con un altro fondo, per il quale era già stato stipulato un contratto preliminare di vendita con terzi. Successivamente, la coppia tenta di esercitare il diritto di riscatto agrario. La Corte di Cassazione ha negato tale diritto, stabilendo che i requisiti per la prelazione, inclusa la proprietà del fondo confinante, devono esistere al momento della stipula del contratto preliminare. Il riscatto agrario, infatti, è un rimedio alla violazione della prelazione e non può sorgere se quest'ultima non era originariamente presente.
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