La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2112/2024, ha chiarito il regime di responsabilità dell'istituto di pagamento in caso di un bonifico domiciliato incassato da un truffatore. La Corte ha escluso l'applicazione analogica delle norme sull'assegno non trasferibile, inquadrando l'operazione come un mandato. La responsabilità dell'intermediario non è oggettiva, ma va valutata secondo il criterio della diligenza professionale (art. 1176 c.c.). Se l'istituto dimostra di aver verificato con diligenza il documento d'identità, il codice fiscale e la password forniti dal presentatore, non è tenuto al risarcimento, anche se il documento si rivela falso e il pagamento è stato effettuato alla persona sbagliata.
Continua »