Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, sebbene l'onere della prova notifica gravi sull'ente impositore, il giudizio di legittimità non può rivalutare l'accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La Corte ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto provata la notifica, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali, anche se l'ente si è difeso con propri funzionari.
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