La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale da parte di tutti i contendenti. La decisione si fonda sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, che disciplinano le modalità e gli effetti della rinuncia. Il decreto chiarisce che, in questi casi, non si procede alla condanna delle spese legali per la fase di Cassazione, chiudendo definitivamente il contenzioso.
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