Una società ha richiesto un'equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. Il Ministero della Giustizia si è opposto, sostenendo l'irrisorietà della pretesa creditoria, pari a 24.000 euro. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11442/2025, ha respinto il ricorso del Ministero. Ha chiarito che la valutazione sull'irrisorietà della pretesa deve considerare sia il valore oggettivo della causa sia le condizioni soggettive del richiedente. Inoltre, ha ribadito che il danno da ritardo si presume, e spetta all'Amministrazione fornire la prova contraria per escludere il diritto al risarcimento.
Continua »