La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29581/2023, chiarisce un punto cruciale sulla decadenza contratti a termine. In un caso di contratti di somministrazione succedutisi nel tempo e conclusi con un recesso anticipato, la Corte ha stabilito che l'impugnazione dell'ultimo atto (il licenziamento) non è idonea a interrompere i termini di decadenza per i contratti precedenti. Ogni singolo contratto deve essere contestato entro il termine di 60 giorni, poiché costituisce un'entità autonoma. La sentenza di merito, che aveva considerato la contestazione del recesso come valida per l'intera serie contrattuale, è stata cassata con rinvio.
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