Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite il **concordato in appello**, ha tentato di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Lamentava una presunta carenza di motivazione sulla quantificazione della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: una volta accettato il **concordato in appello**, non si può più contestare il merito della pena concordata. Il ricorso è possibile solo per vizi specifici, come difetti nel consenso o illegalità della sanzione, non per un ripensamento sulla valutazione del giudice. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una multa.
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