La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13928/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione poiché rappresentava una mera ripetizione dei motivi già presentati in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. L'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, è stato di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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