Il Ricorrente, precedentemente assolto dall'accusa di ingiuria, ha presentato un ricorso straordinario per errore materiale contro una sentenza della Cassazione che aveva annullato la condanna del Querelante al pagamento delle spese legali. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il ricorso straordinario per errore materiale è riservato solo ai "condannati", e il Ricorrente, essendo stato assolto, non aveva la legittimazione. Gli errori lamentati erano di valutazione, non materiali. Il Ricorrente è stato condannato alle spese e a una somma per la Cassa delle ammende.
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