La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare di un mese di sospensione a un medico dirigente per detenzione di quote in una società privata. La sentenza sottolinea che, in materia di conflitto di interessi medico, la mera potenzialità del contrasto è sufficiente a integrare la violazione, essendo l'obiettivo della norma quello di prevenire, e non solo reprimere, tali situazioni. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi di ricorso del medico, ribadendo importanti principi processuali sull'onere dell'appello incidentale e sulla valutazione della buona fede e proporzionalità della sanzione.
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