Un socio lavoratore di una cooperativa logistica, operante in appalto presso un'azienda agroalimentare, ha richiesto l'applicazione del CCNL alimentare in luogo di quello logistico. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene il datore di lavoro possa applicare il CCNL del proprio settore, il giudice deve verificare la congruità della paga ai sensi dell'art. 36 Cost. usando come parametro il CCNL del settore in cui l'attività è effettivamente svolta (in questo caso, l'agroalimentare). La Corte ha inoltre confermato che la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla fine del rapporto di lavoro, a causa dell'indebolimento del regime di stabilità.
Continua »