Un'Azienda ha citato in giudizio una Banca, sostenendo che gli interessi applicati su un finanziamento superassero la soglia di usura bancaria. L'Azienda chiedeva la gratuità del mutuo e la restituzione degli interessi pagati. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo che i tassi non fossero usurari. In Cassazione, l'Azienda ha introdotto un nuovo motivo di nullità, basato sul superamento dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) da parte del TAEG. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il nuovo motivo era una questione di fatto non discussa nei gradi precedenti, violando il principio della domanda. L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali, confermando la validità del contratto.
Continua »