LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 99 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

Pagina 5 di 7

135 provvedimenti

Altri anni per Art. 99 Codice di Procedura Civile

Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava una procedura di licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti a una sola delle sue filiali. Un lavoratore licenziato ha impugnato la decisione, ottenendo ragione in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento è illegittimo, poiché la platea dei lavoratori da considerare per la scelta deve includere tutti i dipendenti con professionalità comparabili e fungibili presenti nell'intera azienda, non solo nella sede interessata dalla riduzione di personale. La Corte ha ribadito che la violazione di questo criterio di scelta comporta l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.
Continua »
Mancata riattivazione rapporto: ricorso inammissibile
Un'Azienda Sanitaria, condannata a costituire un rapporto di lavoro con una lavoratrice, non ottempera. La lavoratrice ottiene la condanna al pagamento delle retribuzioni. L'Azienda ricorre in Cassazione lamentando vizi procedurali. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti e difetta di autosufficienza, confermando il diritto della lavoratrice alle retribuzioni per la mancata riattivazione rapporto di lavoro.
Continua »
Piccola colonia: prova e requisiti essenziali
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre volto al riconoscimento di un contratto di piccola colonia con la figlia. L'ente previdenziale aveva negato la reiscrizione della figlia negli elenchi dei lavoratori agricoli. La Corte ha confermato la decisione di merito che, sulla base delle prove, ha escluso l'esistenza del rapporto contrattuale, ritenendo irrilevante la circostanza che la figlia avesse un nucleo familiare autonomo. I motivi di ricorso basati su un presunto giudicato, travisamento delle prove e omessa valutazione di fatti sono stati giudicati inammissibili o infondati.
Continua »
Licenziamento collettivo: limiti e criteri di scelta
Una società tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitandolo ingiustamente a una singola filiale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, stabilendo che la selezione dei lavoratori deve includere tutte le sedi aziendali se esistono professionalità comparabili. Questa violazione dei criteri di scelta giustifica la reintegra del dipendente. L'ordinanza sottolinea come nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori non possa essere ristretta su base puramente geografica.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3260/2024, ha respinto il ricorso di una società che, in una procedura di licenziamento collettivo, aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a una sola delle sue sedi. La Corte ha ribadito che, in assenza di comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che rendano i lavoratori non fungibili, la comparazione deve avvenire su tutta la platea aziendale di dipendenti con mansioni simili. La limitazione territoriale unilaterale costituisce una violazione dei criteri di scelta, comportando l'applicazione della tutela reintegratoria per il lavoratore.
Continua »
Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3258/2024, ha respinto il ricorso di un'azienda, confermando l'illegittimità di un licenziamento collettivo. La Corte ha ribadito che la platea dei lavoratori da considerare per la scelta non può essere limitata a una singola sede geografica senza valide ragioni tecnico-produttive, anche in presenza di altre sedi distanti. La violazione di tale principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
Continua »
Sostituzione dirigente medico: niente stipendio sup.
Un dirigente medico ha svolto per 12 anni mansioni superiori in sostituzione, chiedendo le relative differenze retributive. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che per la dirigenza medica non si applica la regola generale sulle mansioni superiori (art. 2103 c.c.). L'unica compensazione prevista è l'indennità di sostituzione, indipendentemente dalla durata dell'incarico. La decisione si fonda sulla specificità del ruolo dirigenziale sanitario, che prevede incarichi a termine e non una progressione di carriera basata sulle mansioni.
Continua »
Rientro del personale: quando la PA non è obbligata
Un ente pubblico aveva esternalizzato un servizio a un consorzio privato, con una clausola contrattuale che prevedeva il 'rientro del personale' presso l'ente in caso di cessazione dell'accordo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2484/2024, ha stabilito che tale clausola è nulla se non si verifica un effettivo trasferimento di attività o servizio (reinternalizzazione). Un semplice accordo contrattuale non può obbligare la Pubblica Amministrazione ad assumere personale, poiché l'assunzione nel settore pubblico è vincolata a rigide norme di legge.
Continua »
Licenziamento collettivo: limiti scelta dipendenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1972/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare a una sola sede. La Corte ha ribadito che la platea dei lavoratori deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano specifiche e comprovate ragioni tecnico-produttive. La violazione di questo principio non è un vizio formale ma sostanziale, comportando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Continua »
Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza dimostrare l'infungibilità delle mansioni con il personale di altre sedi. La violazione dei criteri di scelta comporta il diritto alla reintegrazione del lavoratore.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittimo se la platea è limitata
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1970/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede oggetto di chiusura, ignorando la presenza di professionalità fungibili in altre unità produttive. Tale limitazione costituisce una violazione dei criteri di scelta legali e comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Continua »
Platea licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1959/2024, ha stabilito che in un licenziamento collettivo per chiusura di una sede, l'azienda non può limitare la platea dei lavoratori da licenziare solo a quelli della filiale interessata. Se esistono professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale. La violazione di questo principio rende il licenziamento illegittimo e comporta la reintegrazione del lavoratore.
Continua »
Accordo non approvato: nessun diritto per il lavoratore
Una lavoratrice ha citato in giudizio la propria azienda per ottenere il pagamento di incentivi basati su un accordo firmato dal presidente. Tuttavia, l'accordo era qualificato come una mera "ipotesi" soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, approvazione mai avvenuta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un accordo sindacale non approvato, quando tale condizione è esplicitamente prevista, è privo di efficacia giuridica e non può fondare alcun diritto per il lavoratore.
Continua »
Ipotesi di accordo: quando è vincolante per l’azienda?
Un lavoratore ha citato in giudizio il suo datore di lavoro, una società di riscossione, per ottenere premi incentivanti basati su un'ipotesi di accordo. La validità del documento era subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che non è mai avvenuta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando che un'ipotesi di accordo priva della necessaria approvazione formale non costituisce un contratto perfezionato e non produce effetti giuridici vincolanti, negando così le pretese del dipendente.
Continua »
Licenziamento collettivo: l’intera azienda va inclusa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1948/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da selezionare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive, la comparazione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La distanza geografica e i costi di trasferimento non sono, di per sé, ragioni sufficienti a derogare a questo principio, configurando una violazione sostanziale dei criteri di scelta che comporta la reintegrazione del lavoratore.
Continua »
Licenziamento collettivo: criteri di scelta illegittimi
Una società di telecomunicazioni ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei lavoratori a una sola sede aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il licenziamento illegittimo. La motivazione risiede nel fatto che l'azienda non ha fornito prove concrete e specifiche sulle ragioni tecnico-produttive che impedivano di considerare i lavoratori dell'intera azienda, violando così i corretti criteri di scelta. Di conseguenza, è stata ordinata la reintegra del lavoratore.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1803/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che la scelta deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecnico-produttive oggettive e specifiche, che l'azienda ha l'onere di provare. La violazione di questo principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
Continua »
Licenziamento collettivo: pool di lavoratori limitato
Una società di consulenza tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti alla sola sede di una città, escludendo personale con professionalità comparabili di altre sedi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1844/2024, ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del licenziamento. È stato ribadito il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da considerare deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che giustifichino una limitazione, onere probatorio non assolto dall'azienda. Di conseguenza, è stata confermata la tutela reintegratoria per il lavoratore.
Continua »
Licenziamento collettivo: la scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva ingiustificatamente limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che, in presenza di professionalità fungibili tra diverse sedi, l'azienda è tenuta a estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni simili, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La violazione di questo principio non è un vizio formale, ma sostanziale, e comporta la tutela reintegratoria per il lavoratore. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittimo senza confronto
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza confrontare le loro professionalità con quelle dei colleghi di altre sedi. Secondo la Corte, in assenza di comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino tale limitazione, la comparazione deve avvenire a livello aziendale complessivo per garantire una corretta applicazione dei criteri di scelta. Il ricorso dell'azienda è stato quindi respinto.
Continua »