Il Contribuente ha impugnato diverse cartelle di pagamento per sanzioni stradali, apprese tramite estratto di ruolo, eccependo la prescrizione. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'annullamento dei debiti sotto i mille euro, disponendo la compensazione delle spese di lite tra il Contribuente e l'Ente Creditore. Il Contribuente ha fatto ricorso in Cassazione, contestando tale compensazione e pretendendo la condanna dell'ente alle spese. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della compensazione delle spese di lite. I giudici hanno chiarito che l'incertezza giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per far valere la prescrizione costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione, escludendo così la condanna dell'Ente Creditore.
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