Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere differenze retributive, risarcimento per mobbing e indennità varie. Dopo una condanna parziale in primo grado, la Corte d'Appello ha confermato la decisione, rilevando la genericità delle accuse di mobbing e la correttezza della legittimazione passiva. La Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi che mescolavano vizi eterogenei e confermando che gli errori di calcolo della CTU, se favorevoli al ricorrente e non impugnati dalla controparte, non possono essere motivo di riforma a suo vantaggio.
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