Un automobilista, dopo un incidente stradale causato da un altro conducente, ha richiesto il risarcimento dei danni alla propria vettura, comprensivo di IVA, spese di rimorchio e danno da fermo tecnico. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno rigettato queste specifiche voci per mancanza di prove documentali (come le fatture di spesa), disponendo la compensazione parziale delle spese legali per parziale accoglimento della domanda. La Corte di Cassazione ha confermato che il danno da fermo tecnico non è automatico ma richiede la prova delle spese di noleggio di un mezzo sostitutivo. Tuttavia, gli Ermellini hanno accolto il ricorso sulle spese legali, stabilendo che ottenere una somma inferiore a quella richiesta non costituisce una sconfitta reciproca. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare le spese di lite.
Continua »